ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'ADOZIONE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19.
Ordinanza contingibile ed urgente per l'adozione di misure di contrasto alla diffusione del virus covid-19.
IL SINDACO
RICHIAMATI:
- il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, recante ''Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali'';
- il Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante ''Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.'', ed in particolare l'art. 6, che detta le ''Disposizioni in materia di eventi di massa o di feste all'aperto, nonche' in materia di sale da ballo, discoteche e locali assimilati'', prevedendo che ''1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31gennaio 2022, sono vietati le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilati e i concerti che implichino assembramenti in spazi aperti. 2. Nel medesimo periodo di cui al comma 1, sono sospese le attivita' che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.'';
DATO ATTO che l'attuale contesto di rischio impone l'adozione di misure di carattere straordinario e urgente, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
RITENUTO necessario, considerato il significativo incremento nel territorio comunale del numero dei casi di positività al virus COVID19, come emerge dai dati trasmessi dalla competente Azienda per la Tutela della Salute, adottare ulteriori misure restrittive volte a limitare i rischi per la salute pubblica;
DATO ATTO che, particolarmente durante il mese di dicembre, sono possibili e previsti, nel territorio comunale, festeggiamenti pubblici, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura nonché assembramenti nei luoghi pubblici;
ATTESO che durante il periodo delle festività natalizie è prevedibile che si svolgano festeggiamenti pubblici, manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura nonché che possano crearsi assembramenti di persone e un incremento di persone rispetto alla situazione di normalità, concentrati in luoghi come il mercatino settimanale, le strade che ospitano attività commerciali e pubblici esercizi;
DATO ATTO che, in ogni caso, il Comune si atterrà alle attuali e alle eventuali future indicazioni e prescrizioni in merito da parte dello Stato, della Regione Autonoma della Sardegna e della Prefettura di Sassari;
RITENUTO necessario ricorrere, nella circostanza, al potere contingibile e urgente, configurandosi una situazione di natura straordinaria, a tutela della salute pubblica, prevedendo, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, diffusione del virus COVID-19, misure idonee ad evitare la formazione di assembramenti;
VISTO l'art. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di autorità sanitaria locale;
ORDINA
per le motivazioni indicate in premessa
dal 27/12/2021 e fino al 10/01/2022:
1. La sospensione del programma delle attività e degli eventi natalizi che prevedano attività di riunione in spazi chiusi ed aperti.
2. Il divieto di organizzare feste e riunioni pubbliche all'aperto o al chiuso.
3. La sospensione di forme di intrattenimento di qualsiasi natura musicale e non, nei locali pubblici o privati, sia all'interno che all'esterno dei locali stessi.
4. Divieto assoluto di sostare all'esterno dei suddetti locali al fine di evitare assembramenti.
È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare le suddette prescrizioni.
AVVERTE CHE
La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca
reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni. All'atto dell'accertamento, ove fosse necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività per una durata non superiore a 5 giorni.
RACCOMANDA
- Il rispetto di tutte le misure igieniche e sanitarie già approvate e richiamate nell'allegato 1 del DPCM 4.03.2020;
- Il rispetto dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'aperto.
- Il rispetto degli obblighi di distanziamento interpersonale.
DISPONE CHE
copia di questa ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Sassari; alla Questura; al Commissariato di Polizia - al Comando Stazione dei Carabinieri - Guardia di Finanza - Polizia Locale;
questa ordinanza sia pubblicata sull'Albo pretorio comunale;
DEMANDA
- alla Polizia Locale e alle altre forze dell'ordine il controllo sul rispetto delle previsioni di questa ordinanza;
INFORMA
contro questo provvedimento è ammesso ricorso alle autorità competenti, da presentarsi entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso; potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Sardegna, entro 60 giorni per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010, oppure in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
Prof. Marco Murgia
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Ordinanza | ![]() |
357 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Segreteria del Sindaco - Staff del Sindaco |
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Referente: | Comune di Ozieri |
Indirizzo: | Palazzo Comunale, via Vittorio Veneto 11, piano primo - 07014 Ozieri |
Telefono: | 079781235 |
Fax: | - |
Email: | segreteria.sindaco@comune.ozieri.ss.it |
Email certificata: | |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
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